DMZ AGGIORNA N. 89 DEL 16 MAGGIO 2022
COMMERCIO ELETTRONICO - VENDITE ONLINE
ASSOLVERE L’IVA TRAMITE
REGIME OSS (One Stop Shop = Sportello Unico)
(Quarta parte)
Dopo aver delineato il quadro generale del nuovo regime OSS, oggi vediamo nel dettaglio l’adempimento che il contribuente deve effettuare dopo essersi registrato sull’apposito portale.
I soggetti che si registrano nel regime speciale OSS presentano, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi digitali.
La dichiarazione deve contenere:
- Il numero di identificazione;
- L’ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
- Lealiquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- L’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
A seguito della dichiarazione, il soggetto passivo deve versare l’Iva nello Stato in cui è identificato, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo.
Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.
Un aspetto importante collegato al regime OSS riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate.
Infatti, tra le semplificazioni che derivano dall’applicazione dei regimi speciali, si colloca l’esonero dall’obbligo di fatturazione.
L’applicazione del regime opzione OSS, infatti, permette di tenere traccia dell’operazione effettuata attraverso il portale telematico.
Lo Studio resta a completa disposizione