BBM AGGIORNA N. 174 DEL 24 SETTEMBRE 2026
Il documento congiunto dell’Ordine dei dottori Commercialisti e dell’Agenzia delle entrate riepiloga requisiti, modalità di adesione, cause di cessazione e decadenza, premialità per il rinnovo e ravvedimento speciale dopo le novità del Decreto Omnibus fiscale.
Il concordato preventivo biennale entra nella fase operativa per il 2026-2027 con una nuova guida predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il documento, diffuso il 16 settembre 2026 con l’Informativa CNDCEC n. 116/2026, è rivolto sia ai contribuenti che intendono aderire per la prima volta sia a coloro che, dopo il biennio 2024-2025, valutano il rinnovo.
Il taglio è soprattutto operativo: accanto alle regole di accesso e alle modalità di adesione, la guida concentra l’attenzione sulle modifiche introdotte dal D.lgs. 7 agosto 2026, il cosiddetto Decreto Omnibus fiscale, che ha inciso sulle cause di cessazione e decadenza, sulle condizioni applicabili in caso di rinnovo e sulle premialità riconosciute ai contribuenti che proseguono nel concordato.
Accesso al CPB: requisito dei debiti e cause di esclusione
La disciplina di riferimento resta contenuta nel D.lgs. n. 13/2024. Possono accedere al concordato i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli ISA. Con riferimento al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta, non devono risultare debiti tributari o contributivi definitivamente accertati, salvo che, entro il termine di adesione, il debito residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia stato ridotto al di sotto di 5.000 euro.
Proprio su questo punto interviene una delle novità del Decreto Omnibus il quale, tra l’altro, stabilisce che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti è priva di effetti. La fattispecie viene quindi distinta dalla decadenza, che presuppone invece un concordato validamente perfezionato e la successiva emersione di una delle violazioni previste dalla disciplina.
Restano, inoltre, le specifiche cause di esclusione, tra cui la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza del relativo obbligo, determinate condanne penali, nonché il conseguimento nell’anno precedente di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Particolare attenzione viene dedicata ai professionisti. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano ad associazioni professionali, STP o società tra avvocati, l’accesso è subordinato, nei casi previsti, all’adesione coordinata del professionista e della struttura partecipata, purché le attività siano riconducibili al medesimo ISA. La guida precisa, tuttavia, che l’esclusione dagli ISA di uno degli associati non impedisce automaticamente agli altri partecipanti e allo studio di aderire, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni richieste.
Nei BBM Aggiorna di domani si continuerà la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
