BBM AGGIORNA N. 175 DEL 25 SETTEMBRE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.
Proposta, adesione e possibilità di revoca
La proposta per il biennio 2026-2027 viene elaborata tramite il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, sulla base dei dati necessari per l’applicazione degli ISA e delle ulteriori informazioni richieste ai fini del concordato. Il calcolo tiene conto, tra l’altro, del reddito dichiarato e del livello di affidabilità fiscale riferiti al periodo d’imposta precedente.
La guida indica il 31 ottobre 2026 come termine per aderire alla proposta o revocare una precedente accettazione relativa al biennio 2026-2027. L’adesione può essere trasmessa congiuntamente al modello ISA allegato alla dichiarazione Redditi 2026 oppure autonomamente, utilizzando il frontespizio del modello Redditi e compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1.
Fino alla scadenza è anche possibile correggere una comunicazione già trasmessa inviandone una nuova, senza dover preventivamente revocare quella precedente. La revoca resta comunque ammessa, sempre entro il termine previsto, mediante le modalità telematiche illustrate nel documento.
Cessazione e decadenza: due effetti diversi
Uno dei passaggi più rilevanti della guida riguarda la distinzione tra cessazione e decadenza.
La cessazione interviene quando, durante il biennio, vengono meno o cambiano in misura significativa i presupposti sui quali era stata formulata la proposta. Tra le ipotesi indicate rientrano la cessazione dell’attività, il mutamento dell’attività esercitata quando comporta l’applicazione di un diverso ISA, il passaggio al regime forfetario e il verificarsi di circostanze eccezionali che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati.
La decadenza, invece, è collegata a violazioni di particolare rilevanza e determina la perdita degli effetti del CPB per entrambi i periodi d’imposta. La guida richiama, tra gli esempi, determinate fattispecie emerse in sede di accertamento e gli omessi versamenti non regolarizzati dopo la comunicazione di irregolarità. Resta inoltre fermo che, in caso di decadenza, sono comunque dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito e sul valore della produzione concordati quando questi risultino superiori a quelli effettivamente conseguiti.
Lo Studio resta a completa disposizione.
