DMZ AGGIORNA N. 186 DEL 7 OTTOBRE 2024
Come anticipato nel precedente DMZ Aggiorna, in quello di oggi verranno esaminati gli effetti che produce l’accettazione da parte del contribuente alla proposta di concordato.
Base imponibile
Con l'accettazione della proposta, il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito e il valore della produzione netta come concordato. Il reddito imponibile può subire variazioni in conseguenza a:
- rettifiche in aumento e/o in diminuzione derivanti dalle poste straordinarie,
- perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti che possono essere portate in diminuzione del reddito concordato secondo le modalità ordinarie.
La base imponibile IRAP può subire variazioni solo per eventuali poste straordinarie che abbiano rilevanza ai fini dell'imposta.
In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione (sia IRES/IRPEF e IRAP) non può essere inferiore a euro 2.000.
Fermo restando il reddito minimo di cui sopra, è possibile:
- computare le perdite fiscali, eventualmente determinatesi a seguito delle rettifiche da componenti straordinarie e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni ordinarie. In pratica, se, per effetto delle variazioni derivanti da poste straordinarie, nel periodo oggetto di concordato emerge una perdita fiscale, il contribuente dichiara sia un reddito (pari appunto a euro 2.000), sia una perdita da riportare in avanti;
- dedurre dal reddito d’impresa concordato le eventuali perdite d’impresa conseguite nel medesimo periodo d’imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti.
Tassazione
Ai fini IRES/IRPEF, il reddito concordato è soggetto a tassazione ordinaria; tuttavia, la parte di reddito che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (rettificato delle poste straordinarie), può essere assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva ad aliquota fissa variabile a seconda del voto ISA ottenuto per il periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del CPB (e quindi per la prima applicazione, al voto ottenuto per il periodo d'imposta 2023:
- voto ISA 8 o superiore: aliquota 10%;
- voto ISA 6 o 7: aliquota 12%;
- voto ISA 5 o inferiore: aliquota 15%.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione a saldo entro gli ordinari termini utilizzando il modello F24 anche in compensazione; in caso di società di persone (o di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale), va versata pro-quota dai singoli soci.
Ai fini IRAP, la base imponibile concordata è assoggettata all'aliquota ordinaria.
La parte di reddito eccedente, assoggettata ad imposta sostitutiva, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive IRPEF da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà fatto un esempio per meglio comprendere il meccanismo prima descritto e su come opera il rinnovo del concordato.
Lo Studio resta a completa disposizione
