DMZ AGGIORNA N. 5 DEL 9 GENNAIO 2023
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con nota diffusa il 6 dicembre 2022 - ha fornito chiarimenti sulla applicazione corretta del regime sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo n. 105/2022, che recepisce una direttiva Europea per migliorare l'equilibrio tra attività professionale e la vita familiare per genitori e prestatori di assistenza.
l’Istituto si sofferma sulle sanzioni da applicare ai datori di lavoro che ostacolino la fruizione di congedi di paternità e parentali, riposi e permessi ordinari o per la legge 104.
Per quanto riguarda i congedi di paternità, sia quello obbligatorio, sia quello alternativo, il legislatore ha introdotto il nuovo articolo, prevedendo:
- nel primo caso che “il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582” e,
- per la seconda tipologia di congedo, che si applichi la sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi.
Con riferimento, invece, a congedi, riposi e permessi ordinari, il Decreto ha modificato l’impianto sanzionatorio, estendendo la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative a riposi giornalieri del padre e della madre, anche ai casi riguardanti riposi e permessi per i figli con handicap grave, assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche e riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento.
L’Ispettorato, poi, si sofferma sulla disciplina del divieto di licenziamento e del diritto al rientro e alla conservazione del posto, ricordando che l’inosservanza delle disposizioni in essere è punita con sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro, senza ammissione di pagamento in misura ridotta.
In materia di congedi parentali e assistenza ai figli, invece, restano ferme le sanzioni che prevedono in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo alla fruizione il pagamento di una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro.
Nel documento, dell'Ispettorato è stato inserito anche un focus sulle nuove norme introdotte alla Legge del 2017 in materia di lavoro agile, precisazioni sul lavoro part-time e sul regime intertemporale per i congedi fruiti a cavallo dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Le tutele previste sul divieto di licenziamento e sull'indennità di mancato preavviso per dimissioni si applicano anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022 - data di entrata in vigore della riforma - a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito (anche parzialmente) dopo tale data.
Lo Studio resta a completa disposizione
