DMZ AGGIORNA N. 69 DEL 11 APRILE 2023
Numerose sono le novità in materia di congedi parentali intervenute a partire dalla seconda metà del 2022. Il Decreto Legislativo 105 del 2022 ha infatti ampliato il limite dei periodi indennizzati e ha modificato l'arco temporale di fruizione dei congedi, portandolo da 6 anni dei figli a 12 anni.
A ciò si aggiungono:
- ulteriori misure per i soggetti a basso reddito,
- la variazione dei limiti di fruizione individuale e di coppia e
- le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Evoluzione della disciplina
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita, al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto (sono esclusi i lavoratori domestici e quelli a domicilio).
Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non occupato o perché appartenente a una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Nel tempo la norma è stata più volte modificata.
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dal 13 agosto 2022 per i periodi di fruizione successivi all'entrata in vigore del decreto, mentre per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni di legge.
A tale proposito, tenuto conto del carattere frazionabile del congedo parentale, l'INPS ha precisato che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente, devono essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative.
Ne consegue che le nuove disposizioni non possono interessare i periodi di congedo parentale fruiti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto ed è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati e antecedenti a tale data.
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