DMZ RICORDA N. 202 DEL 5 NOVEMBRE 2025
L’esterovestizione si verifica quando una società, localizza fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero con l’obiettivo di beneficiare di regimi tributari più favorevoli.
Il fenomeno rappresenta uno dei principali campi di intervento dell’Amministrazione finanziaria, che negli anni ha intensificato controlli e verifiche sul reale collegamento economico-gestionale delle società con il territorio nazionale.
I criteri di residenza fiscale delle società (dal 1° gennaio 2024)
Dal periodo d’imposta 2024, una società è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei seguenti criteri:
- sede legale in Italia: luogo indicato nello statuto o nell’atto costitutivo
- sede di direzione effettiva (place of effective management): luogo in cui vengono assunte e coordinate le decisioni strategiche e gestionali
- gestione ordinaria in via principale: luogo in cui si svolgono con continuità le attività di gestione corrente.
Questi tre parametri rispecchiano un approccio sostanziale, volto a fotografare la realtà operativa e non soltanto la forma giuridica.
Evoluzione normativa e novità introdotte dal 2024
Fino al 31 dicembre 2023, i criteri di residenza facevano riferimento anche a:
- sede dell’amministrazione,
- oggetto principale dell’attività.
Con la riforma, il legislatore ha scelto di semplificare e razionalizzare i criteri, eliminando le nozioni più ambigue e privilegiando parametri in linea con le raccomandazioni OCSE.
L’obiettivo è duplice: aumentare la certezza del diritto per imprese e professionisti e rafforzare gli strumenti per contrastare i casi di esterovestizione artificiosa.
Nel prossimo DMZ Aggorna si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
