DMZ AGGIORNA N. 75 DEL 19 APRILE 2023

Con il DMZ Aggiorna di oggi completiamo la rassegna sul nuovo congedo parentale.

Domanda di congedo: La domanda va inoltrata in costanza di rapporto di lavoro, prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall'INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso un servizio dedicato, accessibile a partire dalla voce di menu “Domande di Maternità” all'interno dello Sportello Virtuale del Cittadino, attivabile nella sezione “Servizi on line – Al servizio del cittadino”. L'attività di compilazione è facilitata dall'impostazione automatica di tutte le informazioni presenti negli archivi informatici dell'Istituto e si articola in diverse pagine. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite Contact center, Enti di patronato e intermediari dell'Istituto. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Trasformazione del contratto di lavoro: Il lavoratore può richiedere, in sostituzione del congedo parentale, per una sola volta e entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, a condizione che la riduzione dell'orario non sia superiore al 50%. Tale trasformazione del rapporto di lavoro è a termine, vale a dire che una volta terminato il periodo pari al massimo a quello previsto per il congedo parentale, il rapporto torna ad essere a tempo pieno. Il datore di lavoro non può sottrarsi ed è tenuto a riconoscere la richiesta entro 15 giorni.

Rapporti a tempo parziale e pluralità di rapporti: particolarità: Nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre sia titolare di due rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale e l'interdizione sia prorogata su uno solo degli stessi, può fruire del congedo parentale sull'altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.

Inoltre, fermo restando che il Testo Unico sulla maternità e paternità, prevede un generale divieto di lavorare durante il congedo parentale, sono possibili alcune eccezioni. Secondo quanto specificato dall'INPS, l'ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale, ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l'attività nell'altro o negli altri rapporti, egli non si avvale dell'assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa (ipotesi vietata), ma si limita a proseguire l'attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo. Alla luce di tale interpretazione se il lavoratore ha due rapporti part-time come dipendente, può scegliere di fruire del congedo parentale per uno solo dei contratti, senza per questo dover rinunciare all'indennità. Ciò poiché non si tratta di una nuova attività lavorativa, ma della scelta individuale di proseguire l'attività già in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l'intera giornata. Risulta evidente che questa possibilità prevista dalla circolare INPS costituisce un'eccezione in quanto il soggetto che richiede il congedo ha diritto ad avvalersene per entrambi i contratti in essere

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