DMZ AGGIORNA N. 73 DEL 17 APRILE 2023
Con il DMZ Aggiorna di oggi proseguiamo a trattare il tema del congedo parentale e le sue modalità di fruizione.
Il congedo parentale può essere goduto per periodi continuativi ma anche in modo frazionato, su base mensile, giornaliera o oraria.
È consentito alternare giornate lavorative nelle quali il congedo è goduto a ore, a intere giornate di congedo, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva di riferimento.
La fruizione in modalità oraria non pregiudica la durata del congedo, pertanto i limiti rimangono invariati.
Alla contrattazione collettiva (anche aziendale) spetta stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria; in assenza di regolamentazione, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria secondo i criteri stabiliti dalla legge.
In tal caso l'utilizzo orario dei congedi è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga Quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo.
È possibile fruire del congedo parentale in maniera frazionata, vale a dire quando tra un periodo di congedo, anche di un solo giorno per volta e l'altro, viene ripresa l'attività lavorativa. In tal caso, se i periodi di congedo sono inframmezzati da ferie, malattia o assenze ad altro titolo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nell'ipotesi di settimana corta) che ricadono nel periodo di assenza non sono computabili né indennizzabili come congedo parentale.
La giurisprudenza di legittimità qualifica il congedo parentale come un diritto potestativo del lavoratore, pertanto al lavoratore compete l'unico onere del rispetto del preavviso (almeno 5 giorni o 2 giorni in caso di fruizione oraria) mentre il datore di lavoro non ha facoltà di disporre di una diversa collocazione temporale dell'utilizzo.
È comunque possibile disciplinare la fruizione dei congedi mediante accordi, anche con cadenza mensile, con il richiedente o con le rappresentanze sindacali aziendali. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi; è invece consentita la cumulabilità con permessi o riposi previsti da leggi diverse.
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