DMZ AGGIORNA N. 207 DEL 14 NOVEMBRE 2022
Continuiamo ad analizzare il congedo parentale iniziato con il DMZ Aggiorna di ieri affrontando, nello specifico, quello spettante ai:
- soggetti iscritti alla Gestione Separata
Il D.lgs n. 105/2022 ha ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento pre adottivo.
Inoltre, ha riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore e, ad entrambi i genitori, il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque sia possibile fruire dei congedi di cui alla presente circolare come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente, dove previsto, la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure saranno tempestivamente rese note con successiva comunicazione.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione delle denunce contributive, l’Inps fa presente che saranno pubblicati successivi messaggi.
Lo Studio resta a completa disposizione
