DMZ AGGIORNA N. 70 DEL 12 APRILE 2023
Proseguiamo la disamina dei cambiamenti dei congedi parentali, iniziato con il DMZ di ieri, trattando il tema dei: Periodi e limiti di durata:
Le modifiche di maggior rilievo riguardano i periodi indennizzabili che, in riferimento ad ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (non più 6 anni), consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro. Rispetto alla precedente normativa, che prevedeva un limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi indennizzabili dall'INPS, il D.lg. 105/2022 ha previsto quanto segue:
- alla madre, fino al 12° anno di età del bambino (o dall'ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al 12° anno di età del bambino (o dall'ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi. Tale periodo non è trasferibile all'altro genitore.
In tal modo la durata complessiva del periodo massimo indennizzabile tra i genitori è stata innalzata da 6 a 9 mesi.
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Periodi indennizzabili (limiti di coppia) |
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Madre |
Fino al 12° anno di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia) |
3 mesi (non trasferibili all'altro genitore) |
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Padre |
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Entrambi i genitori |
In alternativa tra loro |
Ulteriore periodo di 3 mesi |
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Periodo massimo indennizzato tra entrambi i genitori |
9 mesi |
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I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, sono invariati rispetto alla disciplina precedente mentre è stata modificata l'età massima che il figlio deve avere per poter fruire dell'esonero, fissandola a 12 anni. Pertanto, la disciplina attualmente in vigore prevede:
- per la madre, la fruizione di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del bambino;
- per il padre, la fruizione di massimo 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui usufruisca del congedo parentale per un periodo uguale o superiore ai 3 mesi;
- entrambi i genitori possono fruire di un periodo massimo di 10 mesi di congedo parentale (11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo uguale o superiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i 12 anni di vita.
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Limiti massimi individuali e di entrambi i genitori |
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Madre |
Fino al 12° anno di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia) |
6 mesi per ogni figlio |
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Padre |
6 mesi per ogni figlio (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) |
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Periodo massimo spettante tra entrambi i genitori |
10 mesi (elevabili a 11) |
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Domani proseguiremo la trattazione dello stesso tema.
Lo Studio resta a completa disposizione
