DMZ AGGIORNA N. 74 DEL 18 APRILE 2023
Per i periodi di congedo parentale fino al 12° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per i 3 mesi, non trasferibili e per l'ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi alternativi tra loro, un'indennità pari al 30% della retribuzione.
Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili della durata di 3 mesi per ciascun genitore.
Al “genitore solo”, come anticipato, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo in caso di figlio minore disabile, in situazione di gravità, è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentali ulteriori riferiti al genitore con reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, è prevista un'indennità del 30% della retribuzione media giornaliera comprensiva di ratei 13a e 14a mensilità.
Una delle novità più rilevanti della nuova disciplina in vigore dal 13 agosto 2022 riguarda proprio l'incidenza dei congedi parentali su altri istituti e la maturazione dei ratei. Difatti, a differenza di quanto previsto in precedenza, la nuova disciplina equipara la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell'indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Pertanto, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo diverse pattuizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nuova estensione dell'indennità all'80%
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese, entro il 6° annodi vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), che l'indennità per congedo parentale è elevata alla misura dell'80% della retribuzione. Tale beneficio è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.
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