DMZ AGGIORNA N.219 DEL 02 DICEMBRE 2021
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER PEGGIORAMENTO RISULTATO ECONOMICO
- CHIAMATO: “PEREQUATIVO” (DISTRIBUZIONE PIU’ EQUA)
 
PUBBLICATO IL DECRETO DEL MEF
(seconda parte)
Continuiamo ad analizzare il contributo a fondo perduto perequativo analizzando nel dettaglio le modalità di calcolo.
Il contributo spetta applicando le seguenti percentuali sulla differenza “netta” dei risultati economici dell’esercizio 2020 sull’esercizio 2019:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019, fino a 100.000 euro;
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.000 e 400.000 euro;
 - 15% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;
 - 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
 - 5% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.
 
Precisiamo che:
1) la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 va diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
2) il contributo perequativo non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ad esempio, se la differenza dei risultati di esercizio 2020/2019 è di € 29.000 e i contributi a fondo perduto già ricevuti ammontano ad € 30.000 NON spetta nessun ulteriore contributo.
Lo Studio resta a completa disposizione
