DMZ RICORDA N.208 DEL 17 NOVEMBRE 2021
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007.
Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia.
Diversamente risulteranno violate le disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Tale limite non potrà essere superato neppure frazionando i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto. Si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento, oppure risponda ad una prassi consolidata anche ai fini commerciali.
Per spiegate meglio si consideri, ad esempio, l’acquisto di una partita di merce, il cui costo complessivo ammonta a 2.700 euro e che l’accordo con il fornitore preveda l’effettuazione del pagamento della somma complessivamente dovuta in tre rate a 30, 60 e 90 giorni data fattura, ogni rata sarà pari a 900 euro.
Il comportamento descritto e gli accordi presi con il fornitore sono consolidati rispetto alla prassi commerciale, quindi legittimo e consentito anche dalla norma sul limite di utilizzo del contante.
Non sarebbe infatti ragionevole ritenere che l’accordo per effettuare il pagamento dell’importo dovuto in tre rate sia stato contratto al solo fine di aggirare il limite di mille euro.
Lo Studio resta a completa disposizione
