DMZ AGGIORNA N. 196 DEL 27 OTTOBRE 2022
E’ stata confermata anche per il 2022 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.
È stato infatti pubblicato il decreto interministeriale del 5 ottobre 2022 con cui, anche per quest’anno, la riduzione contributiva del settore edile è stata fissata nella misura dell'11,50 %.
Il suddetto beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto alla riduzione contributiva in argomento:
- i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- i datori di lavoro del settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, devono avere il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Lo Studio resta a completa disposizione
