DMZ AGGIORNA N. 171 DEL 22 SETTEMBRE 2022

Al fine di consentire lo sbollo di circa 6 miliardi di crediti fiscali oggi fermi, il Governo ha voluto limitare la responsabilità di chi effettua i lavori e di chi acquista il credito (solitamente le banche).

Nel dettaglio il Decreto prevede:

  • che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto e/o che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi agevolati.

         L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi.

  • Il successivo comma, nel testo ad oggi vigente, prevede poi che:“Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

In sostanza l’emendamento al Decreto ha lo scopo di limitare la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi cessionari che acquisiscono i crediti fiscali. Il decreto stesso infatti, prevede che la responsabilità in solido di coloro che applicano lo sconto in fattura e dei successivi acquirenti dei crediti relativi ai bonus edilizi e superbonus, si configuri solo se il concorso nella violazione avviene «con dolo o colpa grave».

In base a quanto espressamente previsto le  nuove disposizioni sopra riportate dovrebbero trovare applicazione esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni dovute per legge.

Rimarrebbero quindi fuori dal perimetro delineato dalla norma tutti gli interventi minori, ovvero quelli eseguibili in edilizia libera (escluso il bonus facciate) e gli interventi di importo non superiore a 10.000 Euro.

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