DMZ AGGIORNA N. 112 DEL 17 GIUGNO 2022
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO - Per i beneficiari degli aiuti COVID riportati nel DL Sostegni, sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022 l’elencazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 classificabili come Aiuti di Stato.
Nel dettaglio la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle seguenti misure:
- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza COVID;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Nel caso in cui la dichiarazione aiuti di stato sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati sopra.
L’autodichiarazione aiuti di stato, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 30.6.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.