DMZ AGGIORNA N. 115 DEL 22 GIUGNO 2022
Dopo aver analizzato con il DMZ Aggiorna di ieri i termini di pagamento delle imposte per i soggetti che presentano il “Mod. Redditi”, oggi ci soffermiamo specificatamente sulle società di capitali.
Le società che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prescindendo dalla rateizzazione e dalla maggiorazione delle imposte per il saldo e per il primo acconto, rispettano le stesse scadenze indicate nel precedente DMZ Aggiorna, quindi devono effettuare il pagamento:
- saldi IRES ed IRAP 2021 e primi acconti 2022 al 30 giugno 2022;
- secondi acconti 30 novembre 2022.
I termini di pagamento che devono essere rispettati dalle società che optano per il differimento con la maggiorazione dello 0,4%, prescindendo dalla rateizzazione, sono:
- saldo IRES ed IRAP 2021 e primo acconto 2022 al 22 agosto 2022 (differimento in quanto sia il 30 luglio, sia il 20 agosto 2022 cadono di sabato);
- secondo acconto 30 novembre 2022.
La differenza si presenta per le società di capitali che approvano il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro i 180 giorni.
Si tratta, ad esempio, delle società che approvano il bilancio nel mese di maggio e giugno 2022. In tali casi, quindi, prescindendo dalla rateizzazione e dalla maggiorazione, i termini di pagamento sono:
- saldi IRES ed IRAP 2021 e primi acconti al 22 agosto 2022(differimento poiché il 31 luglio 2022 è domenica ed il 20 agosto 2022 è sabato);
- secondi acconti 30 novembre 2022.
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che intendono fruire della maggiorazione dello 0,40%, prescindendo dalla rateizzazione, sono tenuti al rispetto dei seguenti termini di pagamento:
- saldi IRES ed IRAP 2021 e primi acconti al 21 settembre 2022(30 giorni successivi al 22 agosto);
- secondi acconti 30 novembre 2022.
È bene precisare che se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il pagamento delle imposte è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.