DMZ AGGIORNA N. 236 DEL 27 DICEMBRE 2022
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2022, che afferma che i dividendi maturati fino al 2017, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, mantengono le aliquote di tassazione previste dalla disciplina previgente a nulla rilevando che l'erogazione effettiva del dividendo stesso avvenga dal 1° gennaio 2023 in poi.
L'Agenzia delle Entrate rivede il proprio pensiero sul regime transitorio dei dividendi maturati ante 2018 e deliberati nel periodo 2018-2022 e corregge quanto prima affermato nella risposta a interpello n. 454/2022, in cui l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, portava a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023, relativi a partecipazioni qualificate, si applicasse la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Questo nuovo orientamento dell'Amministrazione ribalta quello precedente, da noi riportato nel DMZ Aggiorna N. 182 del 7/10/22, secondo il quale tutti gli utili distribuiti dal 2023 avrebbero dovuto essere tassati al 26%. L'Agenzia delle Entrate, nel “Principio di Diritto” riporta che la legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.
In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la stessa aliquota, nonché le stesse modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate: l'aliquota del 26% si applica ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.
Prevista una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017: il predetto regime transitorio deriva dalla volontà di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d'imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.
L'Agenzia precisa che il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31/12/22, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.
In termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili e la delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.
Lo Studio resta a completa disposizione
