DECRETO SOSTEGNI BIS
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Il Decreto Sostegni Bis ha previsto che i datori di lavoro che hanno fruito dei periodi CIG previsti dal precedente Decreto Sostegni e che nel primo semestre del 2021 hanno subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare domanda di CIGS in deroga per una durata massima di 26 settimane intercorrenti tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.
La domanda è subordinata alla stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 D.Lgs. 81/2015) di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza COVID-19.
Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l'orario ridotto (nei limiti del normale orario di lavoro).
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo e la relativa contribuzione figurativa.
I datori di lavoro che usufruiranno dei trattamenti di integrazione salariale qui esaminati non devono pagare alcun contributo addizionale.
Anche i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIG, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
