DECRETO SOSTEGNI BIS
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il Decreto Sostegni Bis ha nuovamente vietato l'avvio delle procedure di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” individuale e collettivo ai datori di lavoro che accedono ai periodi di cassa integrazione dal 1° luglio 2021, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
Il divieto non si applica in caso di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di azienda;
- accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al'accordo (a questi lavoratori è comunque riconosciuta la NASPI);
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
