DECRETO SOSTEGNI BIS
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Il nuovo Decreto Ristori Bis ha istituito, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 , in via eccezionale, il “contratto di rioccupazione”: un contratto a tempo indeterminato per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.
Condizione per l'assunzione è l’instaurazione con l'interessato di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti:
- possono recedere dal contratto, oppure
- possono proseguire il rapporto come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I datori di lavoro, esclusi quelli agricoli e domestici, che assumono lavoratori con questo contratto, hanno diritto ad uno sgravio pari al 100% dei contributi (esclusa la contribuzione INAIL) per una durata massima di 6 mesi e nel limite massimo di € 6.000 annui, riparametrato su base mensile.
Per poter accedere all'agevolazione, i datori di lavoro non devono aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” o collettivi nella medesima unità produttiva.
L'esonero è revocato (con conseguente recupero di quanto già fruito) in caso di licenziamento:
- intimato durante o al termine del periodo di inserimento
- per Giustificato Motivo Oggettivo del lavoratore la cui assunzione dà diritto al beneficio o
- di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva, inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore la cui assunzione dà diritto al beneficio, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
Il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi.
L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
