ASSEGNO PONTE
Gli importi delle prestazioni, riportati nella tabella allegata al DL 79/2021, sono differenziati in base ai livelli ISEE e al numero di figli:
- per i nuclei fino a due figli, il valore massimo per ciascun figlio (ISEE fino a € 7.000) è pari a € 167,5, mentre;
- le famiglie con almeno tre figli percepiranno € 217,80 per ciascun figlio.
In base al valore dell'ISEE, l'assegno decresce fino a € 30 per i nuclei fino a due figli e € 40 per i nuclei con almeno tre figli.
I nuclei familiari con ISEE superiore a € 50.000 non hanno diritto all'assegno.
L'importo del singolo assegno è maggiorato del 50% per ciascun figlio minore con disabilità.
Per usufruire dell’assegno, l’interessato dovrà fare richiesta esclusivamente in via telematica, direttamente all'INPS, oppure avvalendosi dell'assistenza di un istituto di patronato.
Le modalità pratiche di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall'INPS entro il 30 giugno 2021.
In generale, l'assegno è accreditato sull'IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato.