E-COMMERCE/VENDITA ONLINE
DAL 1° LUGLIO
NUOVE REGOLE SULL’IVA
Si segnala che, a decorrere dal 1° luglio 2021, si applicheranno le novità introdotte dalla DIRETTIVA EUROPEA 2017/2455 per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (Venditore commerciale a Consumatore finale).
Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito B2C (Business to Consumer) continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce; quel che cambia è che non sono più previste le soglie di protezione.
Ricordiamo infatti che le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, erano state pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro) l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore.
Dal 1° luglio 2021, invece, viene previsto quanto segue:
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente, cioè colui che vende il bene;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.
In caso di superamento delle soglie stabilite il fornitore, soggetto passivo IVA, al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro, potrà scegliere di applicare il così detto “Regime OSS”.
Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo nel dettaglio il regime OSS sopra indicato.
