E-COMMERCE/VENDITA ONLINE

REGIME OSS

 

Come anticipato nel DMZ Aggiorna di ieri, a decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (fornitore – consumatore) troveranno applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA EUROPEA 2017/2455.

Per bypassare l’onere previsto dalla nuova normativa dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni dei beni, analizzata nel DMZ Aggiorna di ieri, l’imprenditore può scegliere di applicare il così detto “Regime OSS”.

L’OSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per l’ OSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.

Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi dell’ OSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE).

Il nuovo regime può essere applicato alle le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE, o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE, ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

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