INDENNITA’ COVID PER
STAGIONALI / AUTONOMI OCCASIONALI
INCARICATI VENDITA A DOMICILIO
DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
(prima parte)
Con la Circolare n. 90/2021 l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis, per determinate categorie di lavoratori.
Si tratta, nello specifico, delle indennità riconosciute per le seguenti figure:
a) stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
b) stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
c) intermittenti;
d) autonomi occasionali;
e) incaricati di vendita a domicilio;
f) subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
g) lavoratori dello spettacolo;
h) operai agricoli a tempo determinato;
i) pescatori autonomi.
In particolare, per i lavoratori di cui alle lettere da a) a g), è prevista l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro.
Per quanto riguarda i lavoratori di cui alle lettere h) e i) le indennità riconosciute ammontano a:
- 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato
- 950 euro per i pescatori autonomi.
Con i prossimi DMZ Aggiorna analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche che i lavoratori dovranno rispettare per ricevere l’indennità e le modalità di presentazione della domanda.
