INDENNITA’ COVID PER
STAGIONALI / AUTONOMI OCCASIONALI
INCARICATI VENDITA A DOMICILIO
DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
(terza parte)
Continuiamo ad analizzare le caratteristiche previste dalla norma per richiedere l’indennità e, nello specifico quelle previste per i lavoratori agricoli.
Per quanto riguarda i lavoratori del comparto agricolo, il decreto Sostegni bis prevede il riconoscimento un’indennità una tantum pari a 800 euro.
Tale indennità può essere riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.
Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari delle predette indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
In alternativa potranno essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando:
- al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure
- al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2021
