ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
REQUISITI E
COME ACCEDERE AL BENEFICIO
(PRIMA PARTE)
Il beneficio spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare (ANF).
Pertanto l'Assegno temporaneo potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e a quelli in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l'Assegno temporaneo dovrà essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età (il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda, salvo in caso di affido condiviso del minore);
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (qualora il lavoratore con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine percepisca l'ANF, non potrà accedere all'Assegno temporaneo a causa dell'incompatibilità delle due misure);
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 50.000.
Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo l’importo dell’assegno e le modalità di presentazione.
