ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
REQUISITI E
COME ACCEDERE AL BENEFICIO
(SECONDA PARTE)
Continuando ad analizzare il beneficio riconosciuto a chi non può richiedere l’Assegno Unico Familiare, oggi analizziamo la misura del beneficio e le modalità di presentazione.
L'importo dell'Assegno temporaneo è determinato in base al valore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, distinguendo i nuclei con uno o più figli minori da quelli con tre o più figli.
L'importo dell'assegno che può essere riconosciuto è compreso tra un valore massimo di € 167,50 per ciascun figlio minore a favore dei nuclei familiari con una soglia ISEE fino a € 7.000 (aumentato a € 217,80 per ogni figlio nei nuclei familiari con almeno tre figli minori) e un minimo di € 30,00 per ciascun figlio minore a favore di nuclei familiari con un ISEE compreso tra € 39.900,01 e € 50.000, importo aumentato a € 40 per ciascun figlio in caso di nuclei familiari con almeno tre figli minori
La domanda dell'assegno può essere presentata dal genitore richiedente a partire dal 1° luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2021 tramite uno dei seguenti canali:
- portale web Inps tramite PIN, SPID, carta d'identità elettronica ovvero carta nazionale sei servizi;
- contact center integrato;
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Invece, con riferimento alle domande presentate successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza dell'assegno corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Il pagamento viene effettuato interamente al genitore che richiede la misura che, ricordiamo, deve essere convivente con il minore. Tuttavia, nelle ipotesi di genitori effettivamente e legalmente separati, o divorziati, con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l'Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi.
