CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI BIS:
NOVITA’ PREVISTE PER
CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE
In sede di conversione del Decreto Sostegni-bis sono state introdotte alcune novità.
Tra queste è stata introdotta una modifica alla disciplina dei contratti a termine.
Con l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera si interviene sull’articolo 19 del decreto Dignità, introducendo:
- la possibilità di attivare contratti a tempo determinato anche per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, e
- in via transitoria fino al 30 settembre 2022, di apporre al contratto di lavoro un termine di durata anche superiore a 12 mesi ma, comunque sia, non eccedente i 24 mesi, senza bisogno di indicare una causale (A – causale)
Con detta modifica, quindi - da un lato e per un tempo limitato - il contratto determinato può aver durata superiore a 12 mesi mentre dall’altro lato, e in via definitiva, si consente ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto.
Si ricorda che prima dell’emendamento appena approvato, come sopra descritto, il decreto Dignità, all’articolo 19, prevedeva che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, privo di una causale (a-causale), potesse avvenire per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Una durata del contratto a termine superiore a 12 mesi era invece consentita solo in presenza di una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.
