CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI-BIS
AIUTI DI STATO
NON PIU’ OBBLIGATORIA
L’INDICAZIONE NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto Legge Sostegni-bis è stata disposta l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 137 del 2020, ovvero la disposizione che conferiva alla detassazione dei contributi relativi all’emergenza Covid-19 la natura di aiuto di Stato riconducibile al Quadro Temporaneo.
La detassazione ivi riconosciuta costituiva un beneficio fiscale rilevante ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato. Ne conseguiva che nella dichiarazione dei redditi, il modello Unico2021, cosi come nella dichiarazione IRAP2021, nei rispettivi quadri dedicati agli aiuti di Stato, si dovevano riportare la detassazione di tutti i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, ricevuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si prenda il tipico caso di un contributo a fondo perduto riconosciuto dalla Regione di residenza. Benché l’ente concessorio, la Regione, abbia già comunicato al Registro degli Aiuti di Stato l’entità del contributo concesso, il contribuente si doveva comunque preoccupare di indicare nei rispettivi quadri della dichiarazione dei redditi il beneficio fiscale conseguente alla detassazione, in altri termini “il risparmio d’imposta”.
Eliminando il suddetto articolo 10, verranno cancellati definitivamente i codici 24 e 8 dai modelli dichiarativi, codici che appunto inquadravano la detassazione dei contributi ricevuti come aiuti di Stato con il conseguente venir meno dell’obbligo di indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno, relativa al periodo di imposta 2020.
