DMZ AGGIORNA N. 168 DEL 11 SETTEMBRE 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione dell’argomento illustrato ieri, con l’elencazione introdotte dalla recente legge 104 in relazione all’Organo di Controllo e sul Revisore.
Organo di controllo
Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
La Legge n. 104/2024 prevede adesso che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (anziché 110.000,00 euro);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro (anziché 220.000 €);
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità (anziché 5 unità).
Il suddetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del CTS, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti adesso novellati:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (anziché 1.100.000,00 euro);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro (anziché 2.200.000,00 euro);
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (anziché 12 unità).
Lo Studio resta a completa disposizione