DMZ AGGIORNA N.192 DEL 25 OTTOBRE 2021
Ai datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2021, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
L'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (corrispondenti ai codici ATECO indicati dal DL Sostegni bis) che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021.
Ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.
Per poter beneficare dello sgravio, i datori di lavoro devono:
- essere in regola con la legislazione posta a tutela delle condizioni di lavoro, anche dal punto di vista previdenziale, e
- devono essere in possesso di un regolare DURC.
I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio devono rispettare il divieto di licenziamento per GMO, sia individuale che collettivo, introdotto dalla normativa anti COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 (termine di fruizione dello sgravio).
Lo Studio resta a completa disposizione
