BBM AGGIORNA N. 121 DEL 29 GIUGNO 2026
Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo Settore, gli enti iscritti al RUNTS dovranno monitorare con attenzione il rapporto tra attività commerciali e non commerciali per conservare agevolazioni e qualifica fiscale.
Trascorso poco meno di due mesi dal termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, scaduto lo scorso 30 aprile, appare opportuno soffermarsi sul rispetto dei parametri previsti dalle norme sul Terzo Settore ai fini del mantenimento della qualifica di ente non commerciale.
A decorrere dall’esercizio iniziato il 1° gennaio 2026, la “Comfort Letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore recante la revisione della disciplina dell’impresa sociale.
A seguito dell’intervento del legislatore, è stato disposto che le previsioni sul “Regime fiscale degli enti del Terzo Settore” – trovino applicazione nei confronti degli enti iscritti al RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare.
L’entrata in vigore della fiscalità propria degli enti del Terzo Settore comporta rilevanti benefici, contestualmente, tuttavia, emerge l’esigenza di verificare con particolare attenzione il permanere della prevalenza delle attività di natura non commerciale rispetto a quelle di natura commerciale, condizione imprescindibile per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore stesso.
La verifica sulle attività di interesse generale
La norma dispone che lo svolgimento di una o più delle ventisei attività di interesse generale si consideri di natura non commerciale qualora siano esercitate a titolo gratuito ovvero dietro corresponsione di corrispettivi che non eccedano i costi effettivamente sostenuti per la loro realizzazione.
Ai fini della determinazione dei costi effettivi possono essere computati sia i costi diretti sia la quota parte dei costi indiretti imputabili alle attività di interesse generale, comprensivi degli oneri finanziari e tributari. In assenza di specifiche disposizioni normative concernenti i criteri di imputazione dei costi indiretti, appare ragionevole fare riferimento, anche per gli ETS, ai criteri individuati dal TUIR.
Risulta pertanto evidente come anche gli enti di ridotte dimensioni siano chiamati a predisporre un costante monitoraggio gestionale volto a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa, anche in presenza di assetti contabili semplificati. Ciò sarà un onere gravoso, in particolare, per quelle realtà associative che sino ad oggi hanno potuto operare in regime di sostanziale autogestione amministrativa, senza il supporto continuativo di professionisti.
Nel Prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
