BBM AGGIORNA N. 122 DEL 30 GIUGNO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completerà la trattazione del tema iniziato ieri.
La norma relativa allo svolgimento da parte degli ETS delle attività considerate commerciali, contempla un margine di tolleranza: prevede infatti che le entrate dell’ente continuino a qualificarsi come non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
La verifica sulla commercialità dell’ente nella propria interezza
Il Codice del Terzio Settore riconosce agli enti la possibilità di affiancare alle attività di interesse generale anche lo svolgimento di “attività diverse”, purché previste dallo statuto e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali. La disposizione risponde all’esigenza di consentire agli enti il reperimento di ulteriori risorse economiche, purché destinate al perseguimento delle finalità di interesse generale.
Si qualificano come non commerciali gli enti nei quali le attività di natura non commerciale risultino prevalenti rispetto a quelle di natura commerciale. Qualora tale rapporto venga meno, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale. Ai fini della verifica della prevalenza non rilevano le entrate derivanti da attività di sponsorizzazione.
Si considerano inoltre quali entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative.
Sono altresì considerate NON commerciali le attività svolte, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, nei confronti dei propri associati e dei rispettivi familiari conviventi.
L’ente, pur mantenendo la qualifica di ETS, assume natura commerciale a decorrere dal periodo d’imposta nel quale interviene il mutamento della prevalenza. In via transitoria, limitatamente ai periodi d’imposta 2026 e 2027, il passaggio da ETS non commerciale a ETS commerciale — e viceversa — produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica.
Le conseguenze applicative e fiscali appaiono particolarmente rilevanti:
La perdita della qualifica di ente non commerciale determinerebbe infatti il venir meno delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS non commerciali, con la conseguente necessità di ricostruire retroattivamente, sin dal primo gennaio, gli adempimenti contabili e fiscali ai fini della liquidazione delle imposte dirette e dell’IVA, quest’ultima peraltro in assenza del previo esercizio della rivalsa.
Lo Studio resta a completa disposizione.
