BBM AGGIORNA N. 179 DEL 1^ OTTOBRE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si conclude la trattazione del tema iniziato ieri
Come funziona il test
Il Codice del Terzo settore considera non commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti per il loro svolgimento. La norma ammette inoltre un margine del 6%: il superamento dei costi entro questa soglia non fa perdere la natura non commerciale, purché non si protragga per più di tre periodi d’imposta consecutivi. Per questo la corretta individuazione dei costi incide direttamente sull’esito della verifica.
Sul punto, l’Agenzia aveva già chiarito con la Circolare n. 1/E del 2026 che non rilevano soltanto gli oneri direttamente imputabili all’attività. Nel calcolo possono rientrare anche costi indiretti e generali, oltre a quelli finanziari e tributari riferibili all’attività di interesse generale. Anche gli ammortamenti dei beni strumentali possono concorrere al test, purché imputati secondo i principi contabili applicabili all’ente e con criteri coerenti nel tempo. Il chiarimento sugli accantonamenti si muove nella stessa direzione: ciò che conta è che il costo sia effettivamente maturato e riferibile all’attività, non che sia già stato pagato.
Fondi rischi fuori dal calcolo
Non tutti gli accantonamenti, però, possono essere trattati allo stesso modo. La linea di confine passa dalla certezza dell’onere.
Se lo stanziamento riguarda una passività soltanto possibile o probabile, oppure un costo futuro che alla chiusura dell’esercizio non è ancora certo, manca il presupposto per considerarlo già maturato.
È il caso dei fondi rischi generici e, più in generale, degli accantonamenti determinati sulla base di stime prudenziali relative a eventi ancora incerti. In queste ipotesi non c’è un’obbligazione già definita, ma la previsione di un possibile onere futuro.
È dunque la natura del costo a fare la differenza. Se l’onere è già sorto ed è oggettivamente quantificabile, la circostanza che il pagamento avvenga successivamente non ne impedisce la rilevanza. Se, invece, l’esistenza stessa della passività dipende da eventi futuri o da valutazioni meramente prudenziali, lo stanziamento resta fuori dal calcolo.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate allo Speciale Telefisco 2026 del 24 settembre consente così di leggere il confronto previsto dall’articolo 79 guardando alla maturazione effettiva dei costi, e non soltanto al momento in cui si verifica l’uscita finanziaria.
Lo Studio resta a completa disposizione.
