BBM AGGIORNA N. 192 DEL 20 OTTOBRE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato giorni fa.
Indicazioni operative
La verifica deve essere impostata distinguendo, in primo luogo, il presupposto dell’iscrizione IVS dalla determinazione della base imponibile. Il primo profilo dipende dalla partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro aziendale; il secondo dipende dalla natura del reddito e dalla sua imputazione al socio ai fini IRPEF.
In presenza di una SRL non trasparente, occorre verificare se il reddito prodotto dalla società sia stato effettivamente imputato al socio e denunciato ai fini IRPEF. In mancanza di tale imputazione, la quota di reddito della società non dovrebbe essere inclusa automaticamente nella base imponibile IVS del socio lavoratore.
Per le posizioni già liquidate, va valutato se siano stati versati contributi su redditi societari non imputati al socio e non denunciati ai fini IRPEF. In tali casi potrà essere esaminata, con prudenza, la possibilità di dichiarazioni integrative o istanze di rimborso, tenendo conto dei termini applicabili e dell’attesa di un aggiornamento della prassi INPS.
In caso di contestazione, la difesa dovrà separare il tema dell’iscrizione da quello della base imponibile: l’INPS dovrà dimostrare non solo l’eventuale attività personale, abituale e prevalente del socio, ma anche l’imputazione fiscale del reddito al socio ai fini IRPEF.
Conclusioni
Le sentenze di settembre 2026 non eliminano l’obbligo contributivo dei soci lavoratori di SRL, ma delimitano la base imponibile contributiva. La regola corretta non è fondata sulla semplice distinzione tra utili distribuiti e utili accantonati. Il criterio decisivo è un altro: ai fini IVS rilevano i redditi d’impresa imputati al socio e denunciati ai fini IRPEF.
La circolare INPS del 2021 resta valida nella parte in cui esclude i redditi di capitale del socio di solo capitale di SRL non trasparente, ma richiede un aggiornamento nella parte relativa ai soci lavoratori di SRL non trasparenti.
Per le immobiliari di mera gestione, il tema è ancora più radicale: se la società si limita alla detenzione e locazione di immobili propri, manca normalmente il presupposto dell’iscrizione alla Gestione commercianti.
In attesa di un intervento ufficiale dell’INPS, la gestione prudente richiede un’analisi caso per caso, con particolare attenzione alla: natura del reddito; al regime fiscale della società; all’effettiva attività del socio; e alla prova dell’eventuale imputazione del reddito ai fini IRPEF.
Lo Studio resta a completa disposizione.
