DMZ AGGIORNA N. 124 DEL 05 LUGLIO 2022
FE FORFETTARI - Come anticipato nel nostro DMZ Aggiorna n. 80 del 3 maggio 2022 i soggetti in regime forfettario, con ricavi e compensi ragguagliati all’anno superiori ad € 25.000 annui, a partire dal 1° luglio 2022 sono obbligati ad emettere la fattura elettronica.
Iniziamo a chiarire cosa si intenda per “compensi ragguagliati all’anno” facendo un esempio numerico per rendere più semplice la comprensione.
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che è in attività dal 1° dicembre 2021, e nello stesso mese dello scorso anno abbia percepito compensi per un importo pari a 3.000 euro.
Tale importo, dopo aver effettuato il ragguaglio ad anno, equivale a 36.000 euro (3.000 x 12 mesi).
La soglia di 25.000 euro risulta così superata e tale soggetto sarà tenuto, dalla predetta data, all’emissione delle fatture unicamente in formato elettronico.
Un altro problema che emerge a causa dell’obbligo entrato in vigore in corso d’anno, è rappresentato dalla numerazione delle fatture.
Ad esempio: se le prime venti fatture sono state emesse in formato analogico, il primo documento elettronico sarà emesso continuando il sistema di numerazione progressiva e prenderà il n. 21.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di affermare in passato che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche, può continuare ininterrottamente, quindi la prima fattura elettronica può essere numerata con il numero seguente l’ultimo in formato analogico (seguendo l’esempio. La 1^ fattura elettronica può avere il numero 22)
Nel DMZ Aggiorna di domani andremo analizzeremo la problematica relativa alla conservazione delle fatture elettroniche.