DMZ AGGIORNA N. 51 DEL 14 MARZO 2023
Dal 6 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcune informazioni utili affinché i titolari di partita iva possano rimediare spontaneamente alla tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Nella pratica, l’Agenzia delle Entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto Fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato Excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.
In particolare, sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:
- l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo
- tipo di fattura
- tipo documento
- numero e data della fattura/documento;
- data di trasmissione e identificativo dello Sdi
e per i corrispettivi giornalieri:
- l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
- il numero identificativo dell’invio
- la matricola del dispositivo
- la data di rilevazione e quella di trasmissione.
Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia corretta, può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge conosciuta come Tregua fiscale, versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.
In alternativa, lo stesso può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Inoltre, il contribuente, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà anche avvalersi delle disposizioni previste dalla così detta "Tregua fiscale" per regolarizzare le violazioni formali e le violazioni “sostanziali”.
Lo Studio resta a completa disposizione