DMZ AGGIORNA N. 27 DEL 08 FEBBRAIO 2023
L'INPS, tramite propria Circolare del 1° febbraio 2023 n. 12, ha comunicato le nuove aliquote, valide per il 2023, riferite a tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata (Co.co.co. e liberi professionisti) e il valore del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2023.
Le nuove aliquote contributive dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2023 sono fissate come da tabella sottostante:
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Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
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Professionisti |
Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
Minimale e massimale per l'anno 2023:
il massimale di reddito è pari a € 113.520,00; il minimale di reddito è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti con aliquota del 26,23%;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023:
Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2022.
Lo Studio resta a completa disposizione.
