DMZ AGGIORNA N.174 DEL 29 SETTEMBRE 2021

 

Facendo seguito al DMZ Aggiorna di ieri sull’obbligatorietà dal 15 ottobre del green pass per i lavoratori, oggi analizziamo come effettuare i rispettivi controlli.

Come noto, la certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale, chiamato QR code, che identifica il codice univoco alfanumerico.

  • La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19.
  • L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
  • L’applicazione “Verifica C19” potrà essere scaricata gratuitamente attraverso: Play Store – Apple Store.
  • L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App (la richiesta non è obbligatoria).
  • L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
  • La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato.
  • La nomina del delegato deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica.
  • In caso di accesso, ai locali aziendali, cantieri, etc., da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
    A tal proposito è necessario inviare al responsabile della Privacy i nominativi di chi effettuerà questi controlli, sia nella sede principale, sia nelle sedi distaccate se presenti, indicando nell’ l'elenco un eventuale responsabile dei controllori; dovrà essere predisposto anche un manuale per i controllori e una informativa dedicata, oltre alle lettere di nomina per i controllori e all’aggiornamento del registro delle attività di trattamento del titolare.
  • Ricordiamo che la mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste a partire dal 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
  • E’ VIETATO RACCOGLIERE O LASCIARE IN AZIENDA COPIA DEL GREEN PASS/QRCODE


Ai fini degli adempimenti relativi alla compliance del Regolamento EU – GDPR 2016/679-, le implementazioni saranno le seguenti:


- Redazione dell’informativa dedicata al controllo dei lavoratori per l’accesso ai locali con Green Pass;

- Nomine dei soggetti delegati dal titolare al controllo del Green;

- Manuale sul corretto controllo del Green Pass;

- Aggiornamento del registro dei trattamenti del titolare.

Lo Studio resta a completa disposizione

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