DMZ AGGIORNA N.173 DEL 28 SETTEMBRE 2021
A partire dalla metà del prossimo mese di ottobre, fino al 31 dicembre 2021, il Green Pass in corso di validità al momento dell'accesso sui luoghi di lavoro sarà obbligatorio per tutti i settori lavorativi, pubblici e privati.
Sono interessati dalle nuove disposizioni anche i lavoratori autonomi che dovranno possedere ed esibire su richiesta la certificazione e per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella PA o da privati, anche con contratti esterni.
L'obbligo di certificazione verde è previsto anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie mentre ne rimangono esclusi avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
A verificare se i lavoratori sono in possesso del Green Pass, sia nel pubblico che nel privato, dovranno essere i datori di lavoro ai quali spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche", che potranno essere anche a campione. I datori di lavoro dovranno definire tali modalità individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali sanzioni.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore non sia in possesso della prescritta certificazione, è prevista la sospensione dal lavoro e non gli verrà corrisposto lo stipendio.
Quando il lavoratore raggiunge il luogo di lavoro, il soggetto preposto al controllo verificherà se il lavoratore sia in possesso o meno del certificato verde, effettuando il riscontro anche sulla sua identità.
Se il lavoratore appartiene al settore pubblico e non è munito di Green pass lo stesso non potrà entrare nella sede di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza certificazione. In ogni caso, non è prevista alcuna conseguenza disciplinare e ci sarà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori del settore privato con datore di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, non in possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la sospensione è comunicata, opera immediatamente ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 (anche in questo caso non è prevista alcuna conseguenza disciplinare e ci sarà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).
Per le imprese o professionisti che occupano meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque sia per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Lo Studio resta a completa disposizione.
