BBM AGGIORNA N. 117 DEL 23 GIUGNO 2026
L’instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale con un lavoratore minorenne richiede l’applicazione coordinata della disciplina sul lavoro stagionale e delle norme poste a tutela dei minori, finalizzate a garantire che l’attività lavorativa non pregiudichi la loro salute né lo sviluppo psico-fisico.
Il quadro normativo di riferimento è articolato, anche in attuazione di precisi obblighi internazionali assunti dall’Italia.
Lavoro stagionale: fonti e ambito applicativo
I datori di lavoro operanti in settori caratterizzati da cicli stagionali, per far fronte ad esigenze temporanee che sorgono in determinati periodi dell’anno, quale, ad esempio, la stagione estiva, possono assumere lavoratori c.d. “stagionali”.
Il ruolo della contrattazione collettiva assume rilievo operativo, in quanto molti CCNL integrano o specificano l’elenco delle attività stagionali.
Nel periodo estivo, l’impiego di lavoratori minorenni si concentra prevalentemente nei settori del turismo e ristorazione, nei servizi educativi e alla persona quale, inclusa l’attività di baby-sitting, negli eventi promossi sul territorio con mansioni come volantinaggio e consegne, in agricoltura per la raccolta stagionale.
Età di ammissione al lavoro
Ai fini dell’ammissione al lavoro, la normativa distingue i minori in due categorie:
- Bambini, minori che non hanno ancora compiuto 16 anni di età o che, pur avendoli compiuti, sono ancora soggetti all’obbligo scolastico;
- Adolescenti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico.
L’età minima per l’accesso al lavoro è fissata a 16 anni, subordinatamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico, attualmente pari a 10 anni. Fa eccezione l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il quale l’età minima è ridotta a 15 anni.
Per i bambini vige un divieto generale di adibizione al lavoro. È tuttavia ammesso l’impiego esclusivamente se:
- La prestazione lavorativa è limitata al periodo estivo;
- Il minore ha concluso con profitto l’anno scolastico;
- L’orario di lavoro non supera le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
Gli adolescenti possono invece essere occupati nella generalità dei settori, nel rispetto delle condizioni e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
Ai lavoratori minorenni spetta, a parità di lavoro, la stessa retribuzione prevista per i lavoratori maggiorenni.
Nel BBM Aggiorna di domani, si proseguirà la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione.
