BBM AGGIORNA N. 118 DEL 24 GIUGNO 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.

L’instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale con un lavoratore minorenne richiede l’applicazione coordinata della disciplina sul lavoro stagionale e delle norme poste a tutela dei minori, compresa la

Tutela della salute e sorveglianza sanitaria

Tra gli adempimenti assume particolare importanza la tutela della salute del lavoratore minorenne. Prima dell’adibizione al lavoro, nonché in caso di modifica delle condizioni lavorative, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi.

Per i lavoratori minori è sempre obbligatoria la visita medica preassuntiva e quella periodica, con cadenza almeno annuale, indipendentemente dall’assoggettamento o meno della mansione a sorveglianza sanitaria.

La visita medica è svolta dal medico competente qualora la mansione sia soggetta a sorveglianza sanitaria, o dal servizio sanitario nazionale (tramite i medici delle Asl o convenzionati) se non soggetta a sorveglianza sanitaria.

Orario di lavoro, pause e riposi

Particolare attenzione anche all’orario di lavoro. Per i minori di età inferiore a 16 anni liberi dagli obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può eccedere le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. Per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni il limite è fissato in 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

L’orario di lavoro non può protarsi senza interruzioni oltre le quattro ore e mezza; in caso contrario, deve essere prevista una pausa di almeno un’ora, riducibile a mezz’ora solo se previsto dalla contrattazione collettiva e previa autorizzazione dell’ITL.

Ai minori spettano almeno due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, riducibile a 36 ore consecutive per comprovate ragioni tecniche e organizzative. Per i minori impiegati in settori turistico, alberghiero o ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica. 

Divieti

È vietato adibire i minori a lavorazioni che espongono agli agenti fisici, chimici o biologici, nonché a lavorazioni pericolose o gravose. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per indispensabili motivi didattici o formativi, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e previo parere dell’ASL territorialmente competente, limitatamente al tempo strettamente necessario alla formazione, sotto la supervisione di formatori competenti e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Resta in ogni caso fermo il divieto di adibizione al lavoro notturno, inteso come attività svolta per almeno 12 ore consecutive tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.  

 

Nel BBM Aggiorna di domani si proseguirà la trattazione del tema.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Le nostre parole chiave
Dinamici
Propositivi
Chiari
I nostri numeri
600
Clienti
20
Professionisti
85mln.
Fatturato clienti

I nostri clienti

quote
Ferramenta Garione srl
Imprenditore
Sono un cliente dello Studio DMZ da tre anni e mi ritengo più che ampiamente soddisfatto. È uno studio interdisciplinare diretto dalla Dott.ssa Morone persona per me speciale: altamente competente...
quote
Gabriella Massimetti
Libera professionista
Io sono Gabriella Massimetti, sono una libera professionista. Mi occupo di consulenza ad individui e ad aziende e mi occupo di formazione, consulenza,  sviluppo delle competenze e di formazione in vari...
quote
Glam Lab srl
Agenzia di comunicazione
Da circa un anno abbiamo intrapreso la collaborazione con lo studio DMZ. Abbiamo deciso di affidarci alla loro consulenza dopo numerosi colloqui con altri professionisti, ci ha colpito per prima...
quote
Michele De Capitani
Imprenditore
Salve sono Michele De Capitani, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca e generare contatti qualificati a tutti i...