DMZ RICORDA N. 218 DEL 21 NOVEMBRE 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione iniziata nei giorni scorsi con l’illustrazione dei nuovi criteri di collegamento per la residenza fiscale delle società e degli enti, così come riepilogate nella GUIDA emanata dall’Agenzia delle Entrate nei primi giorni di novembre 2024.
Nuovi criteri di collegamento per la residenza fiscale delle società ed enti - La Circolare Agenzia delle Entrate illustra anche le novità introdotte dal Decreto Legislativo del 2023 in materia di residenza fiscale per le società ed enti. Le modifiche principali riguardano l'introduzione di due nuovi criteri di collegamento per la residenza fiscale: la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale.
Sede di direzione effettiva: le caratteristiche per definire la sede di direzione effettiva sono le seguenti:
- definizione: la sede di direzione effettiva è definita come il luogo in cui si svolge la "continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso";
- scopo: l'introduzione di questo criterio mira a superare le incertezze interpretative e operative, individuando il luogo in cui vengono effettivamente prese le decisioni strategiche che guidano l'attività dell'ente;
- decisioni dei soci: la circolare precisa che le decisioni prese dai soci non sono rilevanti ai fini della determinazione della sede di direzione effettiva, a meno che non abbiano carattere gestorio.
Sede di gestione ordinaria in via principale - Di seguito i criteri principali per definire i caratteri della sede di gestione ordinaria in via principale:
- definizione: la sede di gestione ordinaria in via principale è il luogo in cui si svolge il "continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso".
- significato: questo criterio si riferisce al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti amministrativi ordinari.
Gli altri criteri per definire la sede di gestione ordinaria in via principale sono i seguenti:
- sede legale: il criterio formale della sede legale, già presente nella disciplina precedente, rimane valido;
- alternatività dei criteri: la residenza fiscale in Italia si configura anche se solo uno di questi criteri è soddisfatto.
Lo Studio resta a completa disposizione
