DMZ AGGIORNA N. 176 DEL 29 SETTEMBRE 2022
Il Decreto Legge Semplificazioni è intervenuto sui termini di versamento semplificati per importi ridotti.
In particolare, il cd. “ammontare ridotto” che consente di far slittare il versamento dell’imposta di bollo relativa al I trimestre ed al II trimestre, analizzato anche nel DMZ Aggiorna di ieri, passa dal 1° gennaio 2023, da 250 euro a 5.000 euro.
Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle Fatture Elettroniche inviate tramite il SdI può essere effettuato, per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate, mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia stessa, nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale.
In alternativa, è consentito il pagamento dell’imposta di bollo, tramite modello F24 telematico attraverso i seguenti codici tributo:
- 2521 I° trimestre
- 2522 II° trimestre
- 2523 III° trimestre
- 2524 IV° trimestre
- 2525 sanzioni
- 2526 interessi.
Nel caso in cui l'Agenzia rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle Fatture Elettroniche, comunica al contribuente, con modalità telematiche:
- l'ammontare dell'imposta;
- la sanzione amministrativa ridotta a 1/3,
- gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa intera e degli interessi.