DMZ AGGIORNA N. 227 DEL 13 DICEMBRE 2022

La determinazione dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2022 avviene secondo le regole ben note, articolate su un versamento provvisorio nel mese di giugno, conguagliato entro il 16 dicembre  con i parametri deliberati dal Comune di ubicazione di ciascun immobile tassato.

Il saldo 2022 sconta la nuova disciplina dell’abitazione principale, innovata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13.10.2022, che permette a ciascun contribuente di esentare l’immobile in cui egli ha stabilito la dimora e la residenza, indipendentemente dalla situazione anagrafica del coniuge.

Inoltre, nel 2022 opera l’esenzione per i fabbricati invenduti  posseduti dalle imprese costruttrici, agevolazione già utilizzabile in occasione del versamento dell’acconto.

Per il resto, le regole di determinazione dell’imposta non hanno subito variazioni, così come le fattispecie imponibili.

Nel seguito si  riepilogano le modalità di liquidazione e versamento del tributo  in vista della prossima scadenza, facendo riferimento alle fattispecie di più diffusa applicazione.

 IL SALDO IMU

L’imposta viene  versata durante l’anno cui si riferisce, in due distinte scadenze:

  1. un primo versamento in acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno. In tale occasione l’imposta è stata liquidata in via provvisoria utilizzando l’aliquota e la detrazione approvata per l’anno precedente;
  1. entro il 16 dicembre i contribuenti sono chiamati al versamento del saldo, in occasione del quale occorrerà effettuare il calcolo dell’imposta effettivamente spettante per l’anno 2022, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito MEF entro il 28 ottobre; in caso di mancata pubblicazione, anche il saldo sarà liquidato facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente, scomputando quanto già versato in sede di acconto. Qualora il versamento in scadenza il 16 giugno sia stato determinato in “unica soluzione” (utilizzando già in quella sede i parametri approvati dal Comune per il 2022) non occorrerà effettuare alcun altro versamento per il periodo d’imposta 2022.

Derogano a tale modalità di versamento  gli enti non commerciali: tali soggetti sono tenuti ad effettuare due versamenti “provvisori” alle tradizionali scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (ciascun versamento è pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente) e saranno invece chiamati a conguagliare l’imposta dovuta entro il 16 giugno dell’anno successivo. Tali soggetti sono peraltro tenuti a presentare annualmente la specifica dichiarazione prevista dalla norma.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato alternativamente tramite modello F24 o bollettino postale; la prima soluzione presenta l’indubbio vantaggio di poter utilizzare in compensazione altri crediti tributari o contributivi, pur con le note limitazioni (canale di presentazione del modello, visto di conformità, vincoli legati a debiti iscritti a ruolo, ecc.).

Lo Studio resta a completa disposizione.

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