BBM AGGIORNA N. 116 DEL 22 GIUGNO 2026
L’INAIL, in una sua recente circolare, ha finalmente recepito le nuove regole sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo.
Superato il limite delle 24 rate
La principale novità riguarda il superamento del precedente limite ordinario di 24 rate mensili previsto per le dilazioni INAIL. Potranno essere concessi piani di pagamento rateale fino a un massimo di 60 mensilità per debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione.
La circolare recepisce tale modifica e chiarisce che il sistema delle rateazioni viene ora articolato su due livelli:
- fino a 36 rate mensili per debiti di importo non superiore a 500 mila euro;
- fino a 60 rate mensili per debiti superiori a tale soglia.
Quali debiti possono essere rateizzati
La rateazione riguarda i debiti per premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva, purché non iscritti a ruolo: premi assicurativi, sanzioni civili, interessi, debiti contributivi correnti non ancora scaduti, somme relative all’autoliquidazione annuale, debiti maturati nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi d’impresa.
Condizione essenziale per accedere alla rateazione è la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
La nuova regolamentazione si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell’INAIL. La circolare prevede tuttavia una disciplina transitoria favorevole, consentendo ai debitori di chiedere la rideterminazione dei piani già concessi dal 12 gennaio 2025 secondo le condizioni più vantaggiose introdotte dal nuovo regolamento.
Modalità di presentazione dell’istanza
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito INAIL. Il debitore deve indicare l’importo da rateizzare, il numero delle rate richieste, la tipologia dei debiti interessati. L’istanza deve comprendere tutti i debiti non iscritti a ruolo esistenti alla data di presentazione e non può essere modificata dopo l’invio. L’importo della singola rata non può essere inferiore a 150 euro e il debitore deve riconoscere integralmente e senza condizioni il debito: la presentazione della domanda implica infatti rinuncia alle eccezioni e agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Effetti sul DURC - annullamento del piano di rateizzazione e revoca
La regolarità contributiva permane in presenza di una rateazione regolarmente concessa e rispettata ma la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento comunicato dall’Istituto. Solo da quel momento il debitore può beneficiare degli effetti collegati alla regolarità contributiva.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento del piano, con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito e impossibilità di presentare una nuova istanza sugli stessi importi.
La revoca interviene invece:
- in caso di mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive;
- quando il debitore maturi ulteriori debiti contributivi nel corso della rateazione.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento del piano.
La revoca interviene invece in caso di mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive oppure quando il debitore maturi ulteriori debiti contributivi nel corso della rateazione.
Lo Studio resta a completa disposizione.
