DMZ AGGIORNA N. 165 DEL 16 SETTEMBRE 2021
L’incentivo previsto consiste in un credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Misura
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.
Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il principio di omogeneità con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.
Requisiti
Le imprese beneficiarie devono:
- esercitare un’attività elencata nel Decreto Ministeriale del 27 luglio 2021 con il quale sono stati individuati specifici codici ateco rientranti nel settore tessile, moda e accessori;
- aver registrato, nei periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’articolo 92, comma 1, Tuirrispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedentia “quello di spettanza del beneficio”.
È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010, per le sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale”.
Specifichiamo che I termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con provvedimento AE.
