DMZ AGGIORNA N. 20 DEL 30 GENNAIO 2023

L’INPS, attraverso una sua recente circolare, ha comunicato che dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Istituto, senza dover presentare una nuova domanda. 

I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’INPS, che procederà a liquidare il beneficio in continuità con quello già erogato.

Tuttavia i beneficiari dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda trasmessa.

Le variazioni da comunicare saranno, ad esempio:

  • nascita di figli;
  • acquisizione o variazione della condizione di disabilità;
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione dei genitori;
  • compimento della maggiore età da parte dei figli;
  • variazioni delle modalità di pagamento scelte dal beneficiario.

Invece, tutti coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e universale e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva, potranno presentare apposita richiesta all’INPS attraverso uno dei seguenti canali:

  • sito web dell'Istituto, www.inps.it, accedendo tramite:
    • SPID,
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica) o
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact center INPS
    • al numero 803 164 da rete fissa oppure
    • al numero 06 164 164 da rete mobile
  • Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L’Assegno unico e universale sarà riconosciuto a partire dal mese di marzo 2023 a tutti coloro che presenteranno la richiesta all’INPS entro il prossimo 30 giugno 2023. Se la presentazione della domanda avverrà dal 1° luglio 2023, l’Assegno Unico sarà erogato dal mese successivo a quello nel quale è stata effettuata la domanda stessa.

In tutte le ipotesi descritte, vale a dire

  • nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS

oppure

  • nel caso di presentazione do nuova domanda

per poter usufruire degli importi più elevati previsti dalla legge, resta comunque obbligatorio presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE 2023.

In assenza di questa attestazione, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

 

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